Art. 13 · Mobulidae

Art. 13

Mobulidae

In vigore dal 19 ott 2022
Mobulidae 1.   È vietata la cattura mirata di Mobulidae (genere Mobula) mediante attività di pesca o cale intenzionali. 2.   È altresì vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae. 3.   I pescherecci dell’Unione provvedono a rilasciare prontamente, per quanto possibile vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati, tenendo conto della sicurezza dell’equipaggio. 4.   In deroga al paragrafo 3, nel caso in cui esemplari di Mobulidae siano catturati in modo non intenzionale e sbarcati nell’ambito di un’operazione di pesca con reti a circuizione, il peschereccio consegna gli esemplari interi alle autorità responsabili presso il punto di sbarco o di trasbordo oppure, se possibile, li rigetta in mare. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico. 5.   Le catture di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
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