Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

In vigore dal 19 ott 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060 Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato: 1) all’articolo 90, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % è versato nel 2022 immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e nel 2023 è versato un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Se un programma è adottato dopo il 31 dicembre 2022, la rata per il 2022 è versata nell’anno di adozione.»; 2) all’articolo 90, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022, ad eccezione del prefinanziamento supplementare di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. La Commissione effettua la liquidazione contabile di tutti gli altri importi versati a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale a norma dell’articolo 100.»; 3) all’articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Qualora nell’ambito di un programma venga stabilita una priorità distinta a sostegno di operazioni volte a promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, è applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento sino alla fine del periodo contabile che termina il 30 giugno 2024. Dopo tale data si applica il tasso di cofinanziamento indicato nel programma conformemente ai tassi massimi di cofinanziamento elencati ai paragrafi 3 e 4. L’importo totale programmato nell’ambito di tali priorità in uno Stato membro non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale a titolo del FESR e del FSE+ combinati. La Commissione riesamina il tasso di cofinanziamento entro il 30 giugno 2024. Almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale priorità distinta è attribuito a operazioni i cui beneficiari sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale in materia di performance di cui all’articolo 43. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell’ambito della priorità in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 118 bis Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 1.   In deroga all’articolo 118, laddove un’operazione con un costo totale superiore a 1 000 000 EUR sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, (UE) n. 1301/2013 (*3), (UE) n. 1304/2013 (*4), (UE) n. 1300/2013 (*5), (UE) n. 1299/2013 (*6) e (UE) n. 508/2014 (*7) del Parlamento europeo e del Consiglio, tale operazione è considerata ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento e dei corrispondenti regolamenti specifici di ciascun fondo nel periodo di programmazione 2021-2027. In deroga all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, l’autorità di gestione può decidere di concedere direttamente un sostegno a tale operazione a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l’aspetto finanziario, e piste di controllo distinte; b) l’operazione rientra tra le azioni programmate nell’ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all’allegato I; c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase; d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell’ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della possibilità di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. (*3)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289)." (*4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470)." (*5)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281)." (*6)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259)." (*7)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;" 5) nell’allegato I sono aggiunte, alla fine della tabella 1, le righe seguenti: SETTORE DI INTERVENTO (3) Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente «Altri codici relativi alle operazioni soggette ad esecuzione scaglionata a norma dell’articolo 118 bis 183 Gestione dei rifiuti domestici: discarica 0  % 100  % 184 Stoccaggio e trasmissione di energia elettrica 100  % 40  % 185 Gas naturale: stoccaggio, trasmissione e distribuzione 0  % 0  % 186 Aeroporti 0  % 0  % 187 Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un’economia a basse emissioni di carbonio 40  % 0  %»
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