Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
In vigore dal 19 ott 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 30, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può trasferire dotazioni finanziarie tra diversi obiettivi tematici nell’ambito della stessa priorità dello stesso Fondo e della stessa categoria di regioni dello stesso programma.
Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Tali trasferimenti devono tuttavia essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.
7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % a norma dell’articolo 120, paragrafo 9, a un asse prioritario destinato a promuovere l’integrazione economica dei cittadini di paesi terzi stabilito nell’ambito di un programma, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa, non richiede una decisione della Commissione che modifichi il programma. La modifica è approvata preventivamente dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;
2)
all’articolo 65 è inserito il paragrafo seguente:
«10 bis. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa.
Il paragrafo 6 non si applica neppure agli interventi sostenuti dal FEAMP relativi alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
In deroga all’articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell’approvazione del programma modificato.»;
3)
all’articolo 68 quater, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno a favore delle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (*1) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (*2). Tale costo unitario è pari a 100 EUR alla settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da una persona nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 26 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell’Unione.
(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).»;"
4)
all’articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione siano attuate al di fuori dell’area del programma ma all’interno dello Stato membro, si applica solo la lettera d) del primo comma.»;
5)
all’articolo 70, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE, ad eccezione del paragrafo 2, quarto comma.»;
6)
all’articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fatto salvo l’articolo 30, paragrafi 5, 6 e 7, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;
7)
all’articolo 98, il paragrafo 4 è così modificato:
a)
dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Inoltre tali operazioni possono essere finanziate anche dal Fondo di coesione in base alle norme applicabili al FESR o all’FSE.»;
b)
dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora un asse prioritario dedicato si avvalga della possibilità di cui al primo e al secondo comma, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, o entrambi. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale di attuazione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e all’articolo 111. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell’ambito dell’asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.»;
c)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell’asse prioritario di cui al terzo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Gli stessi obblighi di rendicontazione si applicano anche ad altri assi prioritari sostenuti dall’FSE che sostengono soltanto operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa.»;
8)
all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Nell’ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario distinto destinato a promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Tale asse prioritario può essere interamente dedicato a operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa, compreso l’asse prioritario dedicato di cui all’articolo 98, paragrafo 4, terzo comma.»;
9)
all’articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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