Art. 1 · Assegnazione di bande orarie in risposta a determinate situazioni di crisi»;

Art. 1

Assegnazione di bande orarie in risposta a determinate situazioni di crisi»;

In vigore dal 19 ott 2022
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) alla lettera b bis), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «durante il periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, per “nuovo concorrente” si intende:»; b) alla lettera f), il punto i) è sostituito dal seguente: « “vettore aereo”, un’impresa di trasporto aereo titolare di una licenza valida di esercizio o titolo equivalente entro il 31 gennaio per la successiva stagione di traffico estiva o il 31 agosto per la stagione di traffico invernale successiva; ai fini degli articoli 4, 8, 8 bis, 10 e 10 bis, la definizione di vettore aereo comprende anche gli operatori dell’aviazione d’affari, quando operano secondo orari prestabiliti; ai fini degli articoli 7 e 14, la definizione di vettore aereo comprende anche tutti gli operatori di aeromobili civili;»; 2) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Fatti salvi gli articoli 7, 8 bis e 9, l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:»; b) al paragrafo 2 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «2 bis.   Durante il periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, e subordinatamente alla capacità disponibile presso l’aeroporto, una serie di bande orarie che sia stata restituita al pool delle bande orarie a norma del paragrafo 1 del presente articolo alla fine della stagione di traffico (“stagione di traffico di riferimento”) è assegnata, su richiesta, per la successiva corrispondente stagione di traffico a un vettore aereo che abbia operato almeno cinque bande orarie della serie in questione a seguito dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, durante la stagione di traffico di riferimento.»; c) il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente: «6 bis.   Nel periodo in cui si applicano i parametri di coordinamento relativi alla COVID-19 e al fine di consentire la corretta applicazione di tali parametri di coordinamento, il coordinatore può, dopo aver sentito il vettore aereo interessato, modificare la collocazione oraria delle bande orarie richieste o assegnate che rientrano nel periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023 o annullarle. In tale contesto, il coordinatore tiene conto delle altre regole e linee direttrici di cui al paragrafo 5, fatte salve le condizioni ivi stabilite.»; 3) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 bis è soppresso; b) il paragrafo 4 è così modificato: i) il primo comma è così modificato: — la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) procedimenti giudiziari riguardanti l’applicazione dell’articolo 9 del presente regolamento per rotte sulle quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che comportano la sospensione temporanea delle attività su tali rotte.»; — la lettera e) è soppressa; ii) il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi; iii) è aggiunto il comma seguente: «Laddove l’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e la distruzione delle infrastrutture critiche incidano sulla capacità di fornire servizi aerei e sulla domanda di servizi aerei, i coordinatori applicano il primo comma, lettera a), alle rotte tra l’Unione e l’Ucraina per la durata della chiusura dello spazio aereo o della chiusura dell’aeroporto, se posteriore, e un ulteriore periodo di 16 settimane. Il coordinatore comunica alla Commissione la data di inizio e di fine del periodo di 16 settimane.»; c) sono inseriti i seguenti paragrafi: «4 bis.   Inoltre, durante il periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, il mancato utilizzo di una banda oraria può anche essere giustificato dall’introduzione, da parte delle autorità pubbliche, di restrizioni volte ad affrontare una situazione epidemiologica grave, una calamità naturale o disordini politici a un punto iniziale o finale di una rotta per la quale la banda oraria in questione è stata operata o pianificata, a condizione che tali restrizioni incidano in modo significativo sulla possibilità di viaggiare o sulla relativa domanda, e che sulle rotte in questione le restrizioni determinino una delle seguenti situazioni: a) la chiusura parziale o totale della frontiera, dell’aeroporto o dello spazio aereo durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico; b) un grave ostacolo alla capacità dei passeggeri di viaggiare con qualsiasi vettore su quella rotta diretta durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico, per esempio laddove l’ostacolo sia collegato a una delle seguenti ragioni: — restrizioni di viaggio sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, divieto di tutti i viaggi eccetto quelli essenziali o divieto di effettuare voli da o verso determinati paesi o zone geografiche, — limitazioni degli spostamenti, o misure di quarantena o isolamento, all’interno del paese o della regione in cui è situato l’aeroporto di destinazione (compresi i punti intermedi), a meno che la quarantena non possa essere evitata con un test negativo, una prova di guarigione o una prova di vaccinazione riconosciuta dall’Unione, — restrizioni della disponibilità di servizi essenziali a sostenere direttamente la prestazione di un servizio aereo, compresa la chiusura di servizi di ospitalità e pubblici, inclusi i trasporti, con conseguente grave flessione della domanda al punto iniziale o finale di una rotta, — limitazioni sul numero di passeggeri per volo e sulle frequenze per vettore aereo, con conseguente grave flessione della domanda al punto iniziale o a quello finale di una rotta; c) limitazioni degli spostamenti degli equipaggi delle compagnie aeree che ostacolano gravemente la prestazione dei servizi aerei da o verso gli aeroporti serviti, tra cui divieti improvvisi di ingresso o situazioni in cui l’equipaggio è improvvisamente bloccato a causa di provvedimenti di quarantena, a meno che la quarantena non possa essere evitata con un test negativo, una prova di guarigione o una prova di vaccinazione riconosciuta dall’Unione. Il presente paragrafo si applica per il periodo in cui si applicano le restrizioni di cui al primo comma e per un massimo di sei settimane aggiuntive, fatti salvi il terzo e il quarto comma. Tuttavia, se le restrizioni cessano di applicarsi meno di sei settimane prima della fine di una stagione di traffico, il presente paragrafo si applica al resto del periodo di sei settimane solo se le bande orarie della stagione di traffico successiva sono utilizzate per la stessa rotta. Il presente paragrafo si applica solo alle bande orarie utilizzate per rotte per le quali tali bande erano già utilizzate prima della pubblicazione delle restrizioni di cui al primo comma. Il presente paragrafo cessa di applicarsi qualora il vettore aereo che utilizza le bande orarie in questione passi a una rotta non interessata dalle restrizioni di cui al primo comma. Quando una maggioranza di Stati membri che rappresentano almeno il 50 % della popolazione dell’Unione applica le restrizioni di cui al primo comma, che incidono in modo significativo sulla possibilità di viaggiare o sulla relativa domanda e determinano una delle situazioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), ciascun coordinatore, a seguito di una decisione unanime dei coordinatori di tutti gli aeroporti comunitari coordinati di giustificare il mancato utilizzo delle bande orarie in generale e la sua notifica da parte loro alla Commissione e agli Stati membri, può applicare il presente paragrafo a tutte le bande orarie detenute in tali aeroporti per la durata delle restrizioni in vigore e per un massimo di sei settimane aggiuntive, purché tali restrizioni incidano su un numero significativo di rotte da o verso un aeroporto comunitario, rendendo in tal modo il traffico aereo nell’Unione in larga misura non redditizio o determinando una disparità di condizioni. 4 ter.   Quando il mancato utilizzo di una banda oraria è giustificato dalle restrizioni di cui al paragrafo 4 o 4 bis, i coordinatori considerano la banda oraria operata nell’ambito della serie di bande orarie interessata. 4 quater.   I vettori aerei la cui attività è ostacolata da misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), comprese quelle in vigore al 26 ottobre 2022 e i vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione che figurano nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (*1) non sono legittimati a far valere una giustificazione per il mancato utilizzo delle bande orarie a norma dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo. Tuttavia, in deroga al primo comma, qualora tali vettori aerei siano autorizzati a operare aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo la cui attività non sia ostacolata da tali misure restrittive e che non sia soggetto a un tale divieto operativo, essi possono far valere una giustificazione per il mancato utilizzo delle bande orarie di cui ai paragrafi 4 e 4 bis, purché siano rispettate le norme di sicurezza applicabili nell’Unione. 4 quinquies.   Le migliori prassi sull’attuazione dei paragrafi 4 e 4 bis sono oggetto di scambi regolari tra i coordinatori affinché sia garantita un’applicazione coerente e omogenea in tutta l’Unione. I coordinatori pubblicano e aggiornano regolarmente l’elenco delle destinazioni a cui si applicano i paragrafi 4 e 4 bis. (*1)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).»;" d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   A richiesta degli Stati membri o di sua iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione dei paragrafi 4 e 4 bis da parte del coordinatore di un aeroporto che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.»; 4) l’articolo 10 bis è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 10 bis Assegnazione di bande orarie in risposta a determinate situazioni di crisi»; b) i paragrafi 1, 2 e 4 sono soppressi; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2022 e il 25 marzo 2023 e ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 6, primo comma, se un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie che gli è stata assegnata, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 75 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui è stata assegnata, tale vettore aereo ha diritto alla stessa serie di bande orarie per la successiva corrispondente stagione di traffico.»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Qualora i dati pubblicati da Eurocontrol mostrino chiaramente che il traffico aereo settimanale, nell’arco di un periodo di due settimane consecutive, è sceso al di sotto dell’80 % dei livelli del 2019 delle settimane corrispondenti a causa della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o come effetto diretto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e che, sulla base delle previsioni sul traffico di Eurocontrol, è probabile che persista la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, primo comma, entro un intervallo compreso tra lo 0 % e il 70 % per qualsiasi stagione di traffico compresa tra il 30 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2023. Il valore percentuale applicato è proporzionato al livello delle previsioni di traffico aereo di Eurocontrol. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico; b) gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze relative alle prenotazioni anticipate, agli orari programmati delle compagnie aeree, alle dimensioni della flotta, all’utilizzo della flotta e ai coefficienti di riempimento; c) le misure adottate dalle autorità pubbliche in relazione alla crisi COVID-19 o a un’altra situazione epidemiologica che abbia un effetto significativo sui livelli di traffico aereo da o verso gli aeroporti dell’Unione, cambi di rotta forzati dovuti alla chiusura dello spazio aereo o a un divieto per i vettori aerei dell’Unione di entrare nello spazio aereo di un paese terzo, tenendo conto del parere fornito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea nel suo bollettino di informazione sulle zone di conflitto; d) i dati del Centro europeo per il controllo delle malattie e dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla COVID-19 o su un’altra situazione epidemiologica caratterizzata da alta contagiosità e suscettibile di indurre una grave flessione dei viaggi aerei. In vista della preparazione degli orari da parte dei vettori aerei prima della stagione di traffico, la Commissione si adopera per adottare tali atti delegati a norma del presente paragrafo prima dell’inizio della stagione di traffico, al fine di consentire ai vettori aerei di pianificare i propri orari di volo. La Commissione può adottare tali atti durante la stagione di traffico in caso di circostanze impreviste.»; e) è inserito il seguente paragrafo: «5 bis.   Se la Commissione ritiene che, a causa della distruzione delle infrastrutture e dell’impatto sulle condizioni di vita a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il ripristino graduale del traffico aereo tra l’Ucraina e l’Unione richieda un tasso di utilizzo inferiore per le rotte che servono l’Ucraina, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, primo comma, entro un intervallo compreso tra lo 0 % e il 70 % per le bande orarie utilizzate sulle rotte da o per l’Ucraina per qualsiasi stagione di traffico compresa tra il 30 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2023. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti: a) i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico sulle rotte tra l’Unione e l’Ucraina; b) gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze riguardanti le prenotazioni anticipate e gli orari programmati delle compagnie aeree; c) i cambi di rotta forzati dovuti alla chiusura dello spazio aereo o al divieto per i vettori aerei dell’Unione di entrare nello spazio aereo di un paese terzo, tenendo conto del parere fornito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea nel suo bollettino di informazione sulle zone di conflitto.»; f) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Qualora, a seguito dell’impatto prolungato della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o degli effetti diretti della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. 7.   Durante un periodo in cui si applica l’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie conformemente al paragrafo 3, 5 o 5 bis del presente articolo, i vettori aerei mettono a disposizione del coordinatore, per la riassegnazione ad altri vettori aerei, le bande orarie che non intendono utilizzare, almeno tre settimane prima della data delle operazioni previste. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 4 e 4 bis, qualora un vettore aereo non metta a disposizione del coordinatore più di tre bande orarie in una serie conformemente al presente paragrafo, tale vettore avrà diritto all’intera serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico solo se ha operato l’intera serie di bande orarie o se si ritiene che abbia operato l’intera serie di bande orarie a norma dell’articolo 10, paragrafo 4 ter, per almeno l’80 % del tempo, indipendentemente dal fatto che l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, siano stati modificati dall’atto delegato di cui al presente articolo.»; 5) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dal diritto nazionale, i reclami relativi all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 8 bis e 10, dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4 e 6, sono presentati al comitato di coordinamento. Il comitato, entro un periodo di un mese successivo alla presentazione del reclamo, esamina la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo Stato membro responsabile può, entro un ulteriore termine di due mesi, chiedere la mediazione di un’organizzazione rappresentante dei vettori aerei o degli aeroporti o di una terza parte.»; 6) all’articolo 12 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione fino al 28 ottobre 2023.»; 7) all’articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 4 e 4 bis, se il tasso di utilizzo dell’80 % di cui all’articolo 8, paragrafo 2, non può essere realizzato da un vettore aereo, il coordinatore può decidere di revocare al predetto vettore aereo la serie di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo interessato. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 4 e 4 bis, se dopo un tempo assegnato corrispondente al 20 % del periodo di validità della serie le bande orarie di questa serie non sono state ancora utilizzate, il coordinatore le conferisce al pool per il resto della stagione di traffico, dopo aver sentito il vettore aereo interessato. Nel periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, se un coordinatore stabilisce, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che un vettore aereo ha cessato le sue attività in un aeroporto e non è più in grado di operare le bande orarie che gli sono state assegnate, il coordinatore revoca a tale vettore aereo la serie di bande orarie in questione per il resto della stagione di traffico e le conferisce al pool, dopo aver sentito il vettore aereo interessato. Nel periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, se un coordinatore stabilisce, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che un vettore aereo soggetto alle misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE, comprese quelle in vigore al 26 ottobre 2022 o un vettore aereo soggetto a un divieto operativo all’interno dell’Unione e che figura nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006 non è in grado di operare le bande orarie per una parte sostanziale della stagione di traffico, il coordinatore, dopo aver sentito il vettore aereo interessato, revoca a tale vettore aereo la serie di bande orarie in questione per il resto della stagione di traffico e le conferisce al pool. Tuttavia, se un vettore aereo è soggetto a un divieto operativo all’interno dell’Unione, è elencato nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 ed è autorizzato a operare aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo le cui operazioni non sono ostacolate da tali misure restrittive e che non è soggetto a tale divieto operativo, il quarto comma del presente paragrafo non si applica alle bande orarie di tale vettore, purché siano rispettate le norme di sicurezza applicabili nell’Unione.».
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