Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

In vigore dal 19 ott 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833 Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato: 1) all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria) o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore, per le parti contraenti che abbiano notificato l’utilizzo del contingente “altri” in conformità all’articolo 6;»; 2) all’articolo 9 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli Stati membri procedono, nei loro porti, all’ispezione di almeno il 50 % degli sbarchi o dei trasbordi delle catture di merluzzo bianco nella divisione 3M e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»; 3) all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gli Stati membri procedono all’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti se la quantità di tale stock a bordo rappresenta alternativamente più del 5 % del totale delle catture o più di 2 500 kg e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»; 4) all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all’EFCA (con la Commissione in copia), che provvede affinché al segretario esecutivo della NAFO siano trasmessi: a) i recapiti dell’autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell’immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore; b) i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l’indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.»; 5) all’articolo 35, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l’uso alcuno di griglie di selezione, in violazione dell’articolo 13 o dell’articolo 14;»; 6) l’articolo 36 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni e, nella misura del possibile, nel quadro della legislazione nazionale per le infrazioni gravi reiterate, in particolare quelle individuate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera c), punti iii) e iv), siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dei benefici da esse derivanti.»; b) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti: «e) rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di dichiarazioni, come la maggior frequenza delle dichiarazioni o l’aggiunta di dati da segnalare; e f) rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di monitoraggio, come l’invio di un osservatore o di un ispettore a bordo o l’installazione di un sistema di controllo elettronico a distanza attuato conformemente alle specifiche tecniche applicabili ai pescherecci operanti nella zona di regolamentazione.»; 7) all’articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell’autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, e dell’invio delle conferme a norma dell’articolo 39, paragrafo 6. La Commissione invia tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.»; 8) all’articolo 50, il paragrafo 2 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell’ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), le condizioni per l’avvio delle attività di pesca di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all’ippoglosso nero di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e);»; b) è aggiunta la lettera seguente: «l) le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all’articolo 9 bis.».
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