Art. 1
In vigore dal 17 ott 2022
Per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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