Art. 2 · Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273

Art. 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273

In vigore dal 13 ott 2022
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273 L’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 è sostituito dal seguente: «3.   L’impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che non sono viticoltori ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), sono soggetti alle condizioni seguenti: a) la superficie non supera 0,1 ha; b) la persona fisica o il gruppo di persone fisiche non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un’attività commerciale, equivalenti alla famiglia della persona fisica. Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.».
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