Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273

In vigore dal 13 ott 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273 Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato: 1) l’, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “viticoltore”, una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “particella viticola”, parcella agricola quale definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;»; c) è aggiunta la seguente lettera l): «l) “collezione di varietà di viti”, la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.»; 2) l’, paragrafo 2, è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione, alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l’esperimento, verrà mantenuta la collezione di varietà di viti o sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.»; b) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ottiene un’autorizzazione a norma degli articoli 64, 66 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l’uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o»; c) dopo il terzo comma sono aggiunti i commi seguenti: «L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alle superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti solo se lo scopo della costituzione di tale collezione è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà di viti tipiche di una determinata regione viticola e se la superficie coperta da ciascuna collezione non supera i 2 ettari. Gli Stati membri possono redigere un elenco delle varietà di uve da vino del loro territorio, classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono ammissibili a livello nazionale o regionale ai fini della costituzione di una collezione di varietà finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono inoltre stabilire una superficie massima della collezione di tali varietà di viti inferiore a 2 ettari, nonché un numero massimo di viti per varietà inferiore al massimale di cui all’, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento.»; 3) l’articolo 6 è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento e purché tale decisione sia giustificata dall’esigenza di evitare un palese rischio di svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).»; b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il rischio di svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:»; 4) l’allegato I è così modificato: a) nella parte A, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; b) nella parte B, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; 5) l’allegato II è così modificato: a) la parte B è così modificata: i) al punto 1, primo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; ii) al punto 2, primo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; iii) al punto 4, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; iv) è aggiunto il seguente punto 5: «5) il richiedente si impegna a mantenere, per un periodo minimo compreso tra sette e dieci anni, la o le superfici da adibire a nuovi impianti con almeno una delle varietà figuranti nell’elenco nazionale delle varietà di viti ammissibili per la preservazione delle risorse genetiche redatto a tal fine dallo Stato membro. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045.»; b) nella parte D, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; c) la parte F è sostituita dalla seguente: «F. Criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se l’aumento dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati è accertato in base a una delle considerazioni seguenti: 1) i costi unitari di produzione dell’azienda del settore vitivinicolo in un determinato anno sono diminuiti rispetto alla media dei cinque anni precedenti; 2) l’azienda presenta canali di distribuzione diversificati e/o una domanda elevata dei suoi prodotti in un determinato anno rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti ai punti 1 e 2.»; d) la parte H è sostituita dalla seguente: «H. Criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto a condizione che la superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente rispettino al momento della richiesta le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a: 1) non meno di 0,1 ettari di particelle viticole per le piccole aziende; 2) non più di 50 ettari di particelle viticole per le aziende di medie dimensioni. Le superfici vitate che beneficiano delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono prese in considerazione per il calcolo della superficie delle particelle viticole.»; e) nella parte I, sezione II, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»; 6) nell’allegato IV, sezione 1.2, punto 1, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) superfici piantate o ripiantate per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.».
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