Art. 8 · Procedure per una richiesta di cooperazione relativa all’acquisizione di una dichiarazione

Art. 8

Procedure per una richiesta di cooperazione relativa all’acquisizione di una dichiarazione

In vigore dal 13 ott 2022
Procedure per una richiesta di cooperazione relativa all’acquisizione di una dichiarazione 1.   Quando una richiesta di cooperazione di cui all’ prevede l’acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona, l’autorità competente richiedente e quella interpellata, conformemente al diritto nazionale applicabile, valutano e prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti: a) i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; b) i diritti della persona in relazione alla lingua della dichiarazione e le eventuali modalità di traduzione; c) il ruolo del personale dell’autorità competente richiedente e di quella interpellata nell’acquisizione della dichiarazione; d) se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell’assistenza di quest’ultimo durante l’acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione; e) se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o obbligatoria; f) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o è oggetto di indagine amministrativa o giudiziaria; g) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento giudiziario; h) la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva; i) le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita; j) le procedure di trasmissione della dichiarazione all’autorità competente richiedente, compresi il formato e il periodo richiesti. 2.   L’autorità competente interpellata e l’autorità competente richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace e di essere in grado di concordare eventuali informazioni supplementari che potrebbero risultare necessarie, tra cui: a) la pianificazione delle date; b) l’elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso; c) le modalità di viaggio o di videoconferenza, in particolare garantendo che, ove necessario, le autorità competenti interessate possano riunirsi per discutere della questione prima dell’acquisizione della dichiarazione; d) il regime di traduzione.
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