Art. 4
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 13 ott 2022
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’, l’autorità competente interpellata:
a)
risponde per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato III;
b)
prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
c)
agisce senza indebito ritardo e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terzi o un’altra autorità competente.
2. In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente convenga altrimenti.
Storico versioni
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