Art. 3 · Avviso di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Art. 3

Avviso di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 13 ott 2022
Avviso di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’, l’autorità competente interpellata invia un avviso di ricevimento all’autorità competente richiedente utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta. 2.   Qualora nutra dubbi in merito all’esatto contenuto della cooperazione o dello scambio di informazioni richiesti, l’autorità competente interpellata chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2122:oj#art-3