Art. 1 · Punti di contatto

Art. 1

Punti di contatto

In vigore dal 13 ott 2022
Punti di contatto 1.   Le autorità competenti designano punti di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503. 2.   Le autorità competenti comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti. 3.   L’ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto designati conformemente al paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti.
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