Art. 5 · Indagini

Art. 5

Indagini

In vigore dal 11 ott 2022
Indagini 1.   Le autorità competenti effettuano le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto delle informazioni indicate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Esse effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi. 3.   Nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento esse effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato. Tali indagini comprendono: a) esami visivi, al momento opportuno, per rilevare l’organismo nocivo specificato o i suoi sintomi; b) cattura; c) campionamenti e prove in caso di piante che mostrano sintomi dell’organismo nocivo specificato o di sospetta infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato. Tali indagini sono più intensive di quelle di cui al paragrafo 2 e comportano un maggior numero di esami visivi e catture e, se del caso, di campionamenti e prove.
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