Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ott 2022
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010), originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping (EUR al chilogrammo) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji Town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., n. 88, Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese 0,23 A473 Repubblica popolare cinese Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese 1,17 A471 Repubblica popolare cinese Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese 1,17 A472 Repubblica popolare cinese Tutte le altre società 0,26 A999 Indonesia PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin n. 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia 0,24 A502 Indonesia Tutte le altre società 0,27 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (62), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 5.   Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1924:oj#art-1