Art. 1
In vigore dal 6 ott 2022
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano violazioni del divieto di aggirare le disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti (UE) 692/2014 (*1), (UE) n. 833/2014 (*2), o (UE) 2022/263 (*3) del Consiglio o delle decisioni 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6), o (PESC) 2022/266 (*7) del Consiglio,»;
(*1) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)."
(*2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77)."
(*4) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)."
(*5) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)."
(*6) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)."
(*7) Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;"
2)
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 bis
1. In deroga all', paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;
3)
all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 91 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.
5. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 101 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti, o altri accordi conclusi con tali entità o in cui tale entità era altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.
6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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