Art. 6 · Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato

Art. 6

Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato

In vigore dal 6 ott 2022
Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato 1.   I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all', paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato. 3.   Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l'elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo 2. Essi garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un'impresa verticalmente integrata. 4.   Gli Stati membri decidono se applicare il tetto sui ricavi di mercato al momento del regolamento dello scambio di energia o in un momento successivo. 5.   La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri per l'attuazione del presente articolo.
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