Art. 4 · Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta

Art. 4

Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta

In vigore dal 6 ott 2022
Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta 1.   Ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 31 marzo 2023. 2.   Ciascuno Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5 % in media all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto dai gestori dei sistemi di trasmissione, se del caso, in cooperazione con l'autorità di regolazione, senza tener conto dell'effetto delle misure messe in atto per conseguire l'obiettivo di cui al presente articolo. Le previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione possono includere dati storici relativi al periodo di riferimento. 3.   Lo Stato membro può decidere di fissare una percentuale di ore di punta diversa da quella di cui al paragrafo 1, purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta e purché l'energia risparmiata durante tali ore di punta sia almeno uguale a quella che sarebbe stata risparmiata rispettando i parametri di cui ai paragrafi 1 e 2.
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