Art. 3
Riduzione del consumo lordo di energia elettrica
In vigore dal 6 ott 2022
Riduzione del consumo lordo di energia elettrica
1. Gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento.
2. Nel calcolare le riduzioni del consumo lordo di energia elettrica, gli Stati membri possono tenere conto dell'aumento del consumo lordo di energia elettrica derivante dal conseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda di gas e dagli sforzi generali di elettrificazione per eliminare gradualmente i combustibili fossili.
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