Art. 19 · Monitoraggio e applicazione

Art. 19

Monitoraggio e applicazione

In vigore dal 6 ott 2022
Monitoraggio e applicazione 1.   L'autorità competente dello Stato membro monitora l'attuazione sul suo territorio delle misure di cui agli articoli dal 3 al 7, 10, 12 e 13. 2.   Il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e entro il 1o dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste per conseguire la riduzione della domanda a norma dell' e gli accordi tra gli Stati membri conclusi a norma dell'. 3.   Entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 aprile 2023, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito: a) alla riduzione della domanda conseguita a norma degli e alle misure messe in atto per conseguire la riduzione a norma dell'; b) ai ricavi eccedenti generati a norma dell'; c) alle misure relative alla distribuzione dei ricavi eccedenti applicate per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sui clienti finali di energia elettrica a norma dell'; d) agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi della fornitura di energia elettrica di cui agli . 4.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito: a) all'introduzione del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell' compreso l'esercizio fiscale nel quale lo applicheranno, entro il 31 dicembre 2022; b) alle eventuali modifiche successive apportate al quadro giuridico nazionale entro un mese dalla data di pubblicazione nelle loro rispettive Gazzette ufficiali nazionali; c) all'utilizzo dei proventi a norma dell' entro un mese dalla data in cui sono stati prelevati da loro conformemente al diritto nazionale; d) alle misure nazionali equivalenti adottate di cui all' entro il 31 dicembre 2022; gli Stati membri forniscono inoltre una valutazione dell'importo dei proventi generati da tali misure nazionali equivalenti adottate e del relativo utilizzo entro un mese dalla data in cui tali proventi sono stati prelevati da loro conformemente al diritto nazionale.
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