Art. 17 · Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo

Art. 17

Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo

In vigore dal 6 ott 2022
Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo 1.   Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti: a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia; b) misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione; c) misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione; d) misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU stabiliti nel piano REPowerEU e nell'azione europea comune REPowerEU quali i progetti aventi una dimensione transfrontaliera; e) in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, gli Stati membri possono destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri, e nel meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.
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