Art. 14 · Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo

Art. 14

Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo

In vigore dal 6 ott 2022
Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo 1.   Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà. 3.   Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.
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