Art. 13
Possibilità temporanea di fissare prezzi dell'energia elettrica inferiori ai costi
In vigore dal 6 ott 2022
Possibilità temporanea di fissare prezzi dell'energia elettrica inferiori ai costi
In deroga alle norme dell'Unione in materia, quando gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi si applicano alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica a norma dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 o dell' del presente regolamento, gli Stati membri possono fissare, in via eccezionale e temporanea, un prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la misura riguarda un volume limitato di consumo e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
b)
non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
c)
i fornitori ricevono una compensazione per le forniture sotto il prezzo di costo; e
d)
tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1854:oj#art-13