Art. 10
Distribuzione dei ricavi eccedenti
In vigore dal 6 ott 2022
Distribuzione dei ricavi eccedenti
1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili e lasciano impregiudicato l'obbligo di riduzione del consumo lordo di energia elettrica di cui agli .
3. Qualora i ricavi ottenuti direttamente dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel rispettivo territorio e i ricavi ottenuti indirettamente da accordi transfrontalieri non siano sufficienti a sostenere adeguatamente i clienti finali di energia elettrica, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare altri mezzi appropriati, quali risorse di bilancio, per lo stesso scopo e alle stesse condizioni.
4. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere, ad esempio:
a)
la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
b)
trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
c)
compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell';
d)
la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
e)
la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.
Storico versioni
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