Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 6 ott 2022
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese.
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