Art. 8 · Procedura di infrazione

Art. 8

Procedura di infrazione

In vigore dal 29 set 2022
Procedura di infrazione 1.   Una BCN competente o la BCE possono avviare una procedura di infrazione nei confronti di un soggetto dichiarante in caso di presunte infrazioni nei seguenti casi: a) colpa grave di cui all’, paragrafo 2; b) presunta infrazione cumulativa degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) di cui al paragrafo 2; c) presunta infrazione cumulativa di cui al paragrafo 2, qualora non sia stato presentato un piano correttivo ai sensi dell’ o qualora il piano correttivo rivisto presentato dal soggetto dichiarante non sia stato approvato dalla banca centrale competente dell’Eurosistema ai sensi dell’, paragrafo 5 o paragrafo 6; oppure d) presunta infrazione cumulativa di cui al paragrafo 2, se il termine ultimo per l’attuazione di un piano correttivo o di un piano correttivo rivisto di cui all’, paragrafo 5, o paragrafo 6, a seconda dei casi, o la sua proroga ai sensi dell’, paragrafo 9, sono scaduti prima che sia posto rimedio all’inadempimento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), una presunta violazione cumulativa comprende ciascuna delle seguenti situazioni: a) almeno tre presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione giornaliera nello stesso mese o almeno cinque presunte infrazioni nell’arco di tre mesi di calendario consecutivi; b) almeno tre presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione mensile nell’arco di sei mesi consecutivi; c) almeno tre presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione trimestrale nell’arco di quattro trimestri consecutivi; d) due presunte infrazioni consecutive da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione semestrale; e) due presunte infrazioni consecutive degli obblighi di segnalazione annuale da parte di un soggetto dichiarante. 3.   Le BCN competenti o la BCE possono avviare una procedura di infrazione nei confronti di un soggetto dichiarante nei casi di presunta infrazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1. In tali casi, la BCN competente o la BCE tengono conto delle circostanze del caso di specie nel determinare se avviare o meno una procedura di infrazione, tra cui, se del caso: a) se il soggetto dichiarante ha dato prova di buona fede nell’interpretazione e nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione statistica; b) se il soggetto dichiarante ha dato prova di diligenza e cooperazione nell’interpretazione e nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione statistica; c) se il soggetto dichiarante ha dato prova di malafede nell’interpretazione e nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione statistica; d) la gravità degli effetti della presunta infrazione; e) la ripetizione, la frequenza o la durata della presunta infrazione; f) eventuali vantaggi per il soggetto dichiarante derivanti dalla presunta infrazione; g) la dimensione economica del soggetto dichiarante; h) se il soggetto dichiarante è stato oggetto di precedenti sanzioni per inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica. 4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, le BCN competenti o la BCE avviano una procedura di infrazione in conformità a quanto previsto: a) dall’ del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4); e b) dagli del regolamento (CE) n. 2532/98. 5.   Le BCN competenti o la BCE possono avviare una procedura di infrazione anche qualora la banca centrale competente dell’Eurosistema abbia omesso di registrare o segnalare la presunta infrazione ai sensi degli . 6.   Fatta eccezione per i casi di colpa grave, una BCN competente o la BCE non avvia una procedura di infrazione qualora ritenga che la presunta infrazione sia stata commessa a causa di circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. Nel determinare se una presunta infrazione si sia verificata a causa di circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante, le BCN competenti e la BCE valutano, in particolare, se le circostanze: a) erano sufficientemente insolite; b) erano eccezionali; c) erano imprevedibili; d) possono essere attribuite ad azioni od omissioni da parte del soggetto dichiarante. Le difficoltà tecniche o connesse al mantenimento e all’aggiornamento dell’infrastruttura informatica, compresa l’infrastruttura informatica esternalizzata, non sono considerate circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. 7.   Una BCN competente o la BCE non avviano una procedura di infrazione in uno dei seguenti casi: a) è probabile che l’eventuale ammenda per la presunta infrazione non superi i 10 000 EUR nel caso di una presunta infrazione relativa alla mancata segnalazione di informazioni statistiche alla BCE o alla BCN competente entro il termine applicabile; oppure b) è probabile che l’eventuale ammenda per la presunta infrazione non superi i 20 000 EUR nel caso di presunte infrazioni relative a informazioni statistiche errate, incomplete o in una forma non conforme a un requisito applicabile. Qualora sia stata avviata una procedura di infrazione, possono essere irrogate ammende di importi inferiori a quelli indicati nel primo comma. 8.   Una BCN competente o la BCE non avviano una procedura di infrazione nei confronti di un soggetto dichiarante qualora sia stata avviata un’altra procedura di infrazione o sia stata irrogata una sanzione nei confronti dello stesso soggetto dichiarante sulla base dei medesimi fatti. 9.   Una BCN competente o la BCE conservano la documentazione in forma elettronica di ciascuna procedura di infrazione avviata ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1917:oj#art-8