Art. 5
Segnalazione
In vigore dal 29 set 2022
Segnalazione
1. Le BCN competenti segnalano tempestivamente alla BCE ciascuna delle seguenti presunte infrazioni:
a)
ogni presunta infrazione da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione giornaliera;
b)
tre o più presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione mensile nell’arco di sei mesi consecutivi;
c)
tre o più presunte infrazioni da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione trimestrale nell’arco di quattro trimestri consecutivi;
d)
due o più presunte infrazioni consecutive da parte di un soggetto dichiarante degli obblighi di segnalazione semestrale;
e)
ogni presunta infrazione degli obblighi di segnalazione annuale da parte di un soggetto dichiarante.
Ai fini della segnalazione delle presunte infrazioni ai sensi del presente paragrafo, le BCN competenti registrano tali presunte infrazioni nello stesso apposito sistema di cui all’, paragrafo 1.
2. Le BCN competenti segnalano alla BCE i seguenti casi di colpa grave non appena è stata rilevata un’eventuale:
a)
mancata segnalazione, sistematica o intenzionale, di informazioni statistiche alla BCN competente entro il termine prescritto;
b)
mancata segnalazione, sistematica o intenzionale, di informazioni statistiche corrette o complete;
c)
inosservanza, sistematica o intenzionale, della forma prescritta degli obblighi di segnalazione statistica;
d)
mancata cooperazione efficace con la BCN competente o mancata applicazione di un ragionevole grado di diligenza.
Al fine di individuare la sussistenza di una colpa grave, la BCN competente può richiedere informazioni supplementari al soggetto dichiarante.
Ai fini della segnalazione di una colpa grave ai sensi del presente paragrafo, le BCN competenti registrano la colpa grave nello stesso apposito sistema di cui all’, paragrafo 1.
3. La BCE informa senza indugio la BCN competente in merito a ogni presunta infrazione o colpa grave di cui ai paragrafi 1 e 2 che ha individuato nei casi di segnalazione diretta e registra tali presunte infrazioni o la colpa grave nello stesso sistema dedicato di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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