Art. 3
Monitoraggio e registrazione
In vigore dal 29 set 2022
Monitoraggio e registrazione
1. Le BCN competenti monitorano l’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti su base continuativa e registrano le presunte infrazioni di tali obblighi in un apposito sistema. Ciascuna BCN competente mantiene tale sistema ai fini del presente regolamento.
2. La BCE monitora l’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei soggetti dichiaranti in caso di segnalazione diretta su base continuativa, con la cooperazione della BCN competente su richiesta della BCE, e registra le presunte infrazioni di tali obblighi in un apposito sistema. La BCE mantiene tale sistema ai fini del presente regolamento.
3. Qualora un soggetto dichiarante sostenga che una presunta infrazione sia dovuta a circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante stesso, la banca centrale competente dell’Eurosistema dà atto di tale affermazione quando registra i dettagli della presunta infrazione.
4. Qualora una banca centrale competente dell’Eurosistema individui più di una presunta infrazione degli obblighi di segnalazione statistica da parte dello stesso soggetto dichiarante, registra separatamente ciascuna presunta infrazione.
Storico versioni
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