Art. 10 · Riesame

Art. 10

Riesame

In vigore dal 29 set 2022
Riesame Il Consiglio direttivo riesamina l’applicazione generale e l’attuazione del presente regolamento non oltre i cinque anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta l’opportunità di introdurre delle modifiche.
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