Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 29 set 2022
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un quadro armonizzato in cui possono essere irrogate sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE. In particolare, esso stabilisce l’ambito di applicazione del monitoraggio dell’osservanza di tali obblighi da parte dei soggetti dichiaranti e definisce le seguenti procedure che devono essere applicate dalla banca centrale competente dell’Eurosistema:
1)
procedura di monitoraggio e registrazione;
2)
procedura di segnalazione;
3)
procedura di notifica;
4)
approvazione e attuazione di un piano correttivo;
5)
procedura di infrazione.
Storico versioni
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