Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 2022
Nella parte seconda, capitolo 95, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 1 b) è sostituita dalla seguente: «b) oggetti decorativi per alberi di Natale. Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all’albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell’albero di Natale).».
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