Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 2022
L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 In deroga all’, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione: a) destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell’Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b); b) relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che la fornitura di assistenza e servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni; c) relativi alla fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni; d) relativi all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; e) relativi alla fornitura di armi e munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni.».
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