Art. 9
Prescrizioni per il funzionamento degli schemi di riciclaggio
In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni per il funzionamento degli schemi di riciclaggio
1. Un unico soggetto giuridico agisce in qualità di gestore di uno schema di riciclaggio ed è responsabile del funzionamento generale dello stesso.
Almeno 15 giorni lavorativi prima dell'entrata in funzione di uno schema di riciclaggio, il gestore dello schema di riciclaggio informa l'autorità competente del territorio in cui è stabilito e la Commissione ai fini della sua iscrizione nel registro dell'Unione istituito conformemente all'.
Il gestore fornisce il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome dello schema, una sintesi dello schema che non superi le 300 parole, la marcatura di cui al paragrafo 5, un elenco degli Stati membri in cui sono situati gli operatori economici che partecipano agli schemi e i riferimenti di tutti gli impianti di decontaminazione utilizzati nel quadro di tale schema. In seguito il gestore si assicura che tali informazioni siano mantenute aggiornate.
2. La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità non è redatta, e l', paragrafo 1, lettera c), e l' non si applicano quando i riciclatori notificano la produzione di materia plastica riciclata nell'ambito di uno schema di riciclaggio, salvo qualora l'allegato I, tabella 1, colonna 8, ne richieda la redazione. Nel caso in cui l', paragrafo 1, lettera c), e l' non si applichino, lo stato di registrazione conformemente all', paragrafo 2, lettera g), quale previsto all', paragrafo 2, è «attivo».
3. Il gestore dello schema di riciclaggio fornisce un documento unico a tutti gli operatori economici partecipanti e alle altre organizzazioni partecipanti. Tale documento stabilisce gli obiettivi dello schema, ne spiega il funzionamento, fornisce istruzioni e definisce in dettaglio gli obblighi da esso imposti ai partecipanti. La spiegazione comprende una descrizione delle operazioni di riciclaggio.
4. Gli schemi di riciclaggio sono istituiti conformemente alle prescrizioni specifiche applicabili alla tecnologia di riciclaggio idonea applicata di cui all'allegato I, tabella 1, e, se del caso, all'autorizzazione del processo di riciclaggio applicato.
Lo schema di riciclaggio comprende un sistema di raccolta dei rifiuti ad esso dedicato in modo da garantire che siano raccolti unicamente i materiali e gli oggetti che sono stati utilizzati nell'ambito di tale schema.
5. Nelle fasi d'uso in cui il contatto con i prodotti alimentari è previsto o prevedibile, tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nell'ambito di uno schema di riciclaggio sono etichettati con una marcatura iscritta nel registro dell'Unione istituito dall'. Tale marcatura è chiaramente visibile, indelebile e specifica dello schema di riciclaggio.
6. Gli operatori del settore alimentare che utilizzano materiali e oggetti recanti una marcatura di cui al paragrafo 5 garantiscono che tali materiali e oggetti soddisfino le seguenti prescrizioni:
a)
sono etichettati, utilizzati e puliti secondo le istruzioni ottenute dal gestore dello schema di riciclaggio;
b)
sono utilizzati solo ai fini della distribuzione, della conservazione, dell'esposizione e della vendita dei prodotti alimentari cui sono destinati;
c)
non sono contaminati da materiali o sostanze differenti da quelli consentiti dallo schema di riciclaggio.
In caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni, i materiali o gli oggetti sono esclusi dallo schema di riciclaggio e sono scartati.
7. Se uno schema consente la raccolta presso i consumatori, tale raccolta avviene separatamente dagli altri rifiuti in punti di raccolta designati atti a garantire che la raccolta dei rifiuti sia conforme allo schema.
8. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata prodotti conformemente allo schema non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati al di fuori dello schema, salvo qualora sia prevista una deroga a tale prescrizione nell'allegato I, colonna 9.
9. Gli operatori economici e le altre organizzazioni che partecipano a uno schema di riciclaggio:
a)
gestiscono un sistema di assicurazione della qualità conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006, destinato a garantire il rispetto delle prescrizioni dello schema; oppure
b)
in alternativa, i piccoli operatori del settore alimentare possono attuare le prescrizioni dello schema nell'ambito delle loro procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP («analisi dei pericoli e punti critici di controllo») di cui all' del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), applicando tali procedure mutatis mutandis ai rischi di contaminazione della materia plastica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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