Art. 6 · Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento

Art. 6

Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento

In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento 1.   I gestori di rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di materia plastica garantiscono che i rifiuti di materia plastica raccolti soddisfino le seguenti prescrizioni: a) i rifiuti di materia plastica provengono unicamente da rifiuti urbani, o dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari o da altre imprese alimentari se erano destinati unicamente a venire a contatto con i prodotti alimentari e utilizzati a tale scopo, anche per quanto riguarda i rifiuti scartati nel quadro di uno schema di riciclaggio conformemente all', paragrafo 6; b) i rifiuti di materia plastica provengono unicamente da materiali e oggetti di materia plastica fabbricati conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati conformemente al presente regolamento; c) i rifiuti di materia plastica sono soggetti a raccolta differenziata; d) la presenza di materiali e oggetti di materia plastica diversi dalla materia plastica oggetto del processo di decontaminazione, compresi tappi, etichette e adesivi, altri materiali e sostanze, come pure residui di cibo, è ridotta a un livello specificato nelle prescrizioni relative all'input di materia plastica fornito dal riciclatore e che non compromette il livello di decontaminazione raggiunto. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i rifiuti di materia plastica sono considerati soggetti a raccolta differenziata quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) sono costituiti unicamente da materiali e oggetti di materia plastica che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che sono stati raccolti separatamente da qualsiasi altro rifiuto ai fini del riciclaggio; b) sono raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti di imballaggio di rifiuti urbani o con altre frazioni di materia plastica, metallo, carta o vetro non di imballaggio di rifiuti urbani raccolti separatamente dai rifiuti residui per essere riciclati, e sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: i) il sistema di raccolta raccoglie solo rifiuti non pericolosi; ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva selezione sono concepite ed eseguite in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti di materia plastica raccolti da qualsiasi rifiuto di materia plastica che non soddisfi le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), o da altri rifiuti. 3.   I rifiuti di materia plastica sono controllati durante la raccolta e il processo di pretrattamento per mezzo di sistemi di assicurazione della qualità. I sistemi di assicurazione della qualità: a) garantiscono che le condizioni e le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte; b) garantiscono la rintracciabilità di ciascun lotto fino al punto della prima selezione dei rifiuti di materia plastica raccolti; e c) sono certificati da una terza parte indipendente. Gli del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione e il punto B dell'allegato di tale regolamento si applicano mutatis mutandis per quanto riguarda le buone pratiche di fabbricazione, i sistemi di controllo e di assicurazione della qualità e la documentazione pertinente.
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