Art. 5 · Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura

Art. 5

Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura

In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura 1.   I singoli lotti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sono oggetto di un unico documento o di un'unica registrazione in relazione alla loro qualità e sono identificati da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui provengono. 2.   La materia plastica riciclata immessa sul mercato è accompagnata da una dichiarazione di conformità conformemente all'. 3.   I contenitori di materia plastica riciclata consegnati ai trasformatori sono contrassegnati da etichette. L'etichetta riporta il simbolo definito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1935/2004, seguito: a) dal simbolo e dal numero di registro dell'impianto di decontaminazione in cui è stata fabbricata la materia plastica riciclata conformemente all'; b) dal simbolo seguito dal numero di lotto; c) dalla percentuale in peso del contenuto di riciclato; d) dalla percentuale massima in peso del contenuto di riciclato che i materiali e gli oggetti finali di materia plastica riciclata contenenti la materia plastica riciclata possono contenere, se questa è inferiore al 100 %; e e) se la dichiarazione di cui al paragrafo 2 fornisce istruzioni supplementari, il simbolo definito nella norma ISO 7000 con il numero di riferimento 1641. 4.   Le etichette di cui al paragrafo 3 sono sempre chiaramente leggibili, si trovano in un luogo visibile e sono saldamente apposte. La dimensione minima dei caratteri sulle etichette è di almeno 17 punti (6 mm) sui contenitori la cui dimensione maggiore è inferiore a 75 centimetri, 23 punti sui contenitori la cui dimensione maggiore è compresa tra 75 e 125 centimetri e 30 punti sui contenitori la cui dimensione maggiore supera i 125 centimetri. 5.   In deroga al paragrafo 4, l'etichettatura può essere omessa dai contenitori fissi montati in impianti o su veicoli. 6.   Le restrizioni e le specifiche di cui all'allegato I relative all'impiego di materiali o oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una tecnologia di riciclaggio idonea e, se del caso, le restrizioni e le specifiche stabilite nell'autorizzazione relative all'impiego di materiali o oggetti riciclati fabbricati mediante un processo di riciclaggio sono incluse nell'etichettatura, prevista dall' del regolamento (CE) n. 1935/2004, dei materiali o oggetti riciclati forniti agli operatori del settore alimentare o ai consumatori finali.
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