Art. 4 · Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata

Art. 4

Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata

In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata 1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se durante la loro fabbricazione sono rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Le prescrizioni di cui ai capi II, III e V del regolamento (UE) n. 10/2011 si applicano ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata. 3.   I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una delle seguenti opzioni: a) una tecnologia di riciclaggio idonea elencata nell'allegato I; oppure b) una nuova tecnologia di cui all', paragrafo 6, sviluppata conformemente al capo IV. 4.   Se i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una tecnologia di riciclaggio idonea, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) se del caso, il processo di riciclaggio utilizzato per fabbricare i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ha ottenuto un'autorizzazione; b) il riciclaggio e l'uso della materia plastica riciclata per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi alle prescrizioni generali di cui agli , integrati dalle specifiche e dalle prescrizioni relative alla tecnologia di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 8, e da quelle stabilite nell'autorizzazione, fatte salve le deroghe specifiche di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 9, e presenti nell'autorizzazione; c) in deroga alla lettera b), se la tecnologia di riciclaggio idonea deve essere attuata mediante uno schema di riciclaggio, il riciclaggio e l'uso dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi alle prescrizioni generali di cui all' e, se del caso, alle norme specifiche relative alla tecnologia di cui all'allegato I. 5.   Se i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono fabbricati utilizzando una nuova tecnologia, sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 10 a 13. 6.   Il registro dell'Unione istituito dall' include le seguenti informazioni relative alla fabbricazione della materia plastica riciclata: a) l'impianto di decontaminazione in cui è stata prodotta la materia plastica riciclata, l'indirizzo dello stabilimento di riciclaggio e l'identità del riciclatore che lo gestisce; b) il processo di riciclaggio autorizzato applicato, se la tecnologia di riciclaggio idonea applicata richiede l'autorizzazione dei processi di riciclaggio; c) il nome dello schema di riciclaggio utilizzato, l'identità del soggetto che lo gestisce e le marcature applicate, se la tecnologia di riciclaggio applicata richiede l'uso di uno schema di riciclaggio; d) il nome della nuova tecnologia, se per fabbricare la materia plastica riciclata si utilizza una nuova tecnologia di riciclaggio. 7.   Se del caso, nel registro istituito dall' lo stato del processo di riciclaggio autorizzato utilizzato per la fabbricazione non è né «sospeso» né «revocato». 8.   Nel registro istituito dall' lo stato dell'impianto di decontaminazione utilizzato per la fabbricazione non è «sospeso».
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