Art. 32
Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale
In vigore dal 15 set 2022
Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale
1. Le seguenti prescrizioni aggiuntive si applicano al funzionamento degli impianti di riciclaggio che hanno già prodotto materiali e oggetti di materia plastica riciclata in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale di materia plastica prima del 10 ottobre 2022:
i)
l'impianto di decontaminazione in cui è fabbricata la materia plastica riciclata e qualsiasi impianto in cui si effettua il processo di post-lavorazione che aggiunge la barriera funzionale sono inclusi in un elenco di impianti presentato dallo sviluppatore che notifica la tecnologia di riciclaggio specifica impiegata da tutti gli impianti dell'elenco conformemente all', paragrafo 2; e
ii)
i risultati delle prove di migrazione, delle prove di provocazione (challenge test) e/o della modellizzazione della migrazione, a seconda dei casi e della loro applicabilità alla tecnologia di riciclaggio notificata e alle specifiche del processo che l'impianto di riciclaggio applica, dimostrano inequivocabilmente che la barriera funzionale, tenuto conto del livello di contaminazione della materia plastica riciclata, è in grado di agire come una barriera funzionale conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 per tutta la durata prevedibile di conservazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati, che comprende il periodo a partire dalla loro fabbricazione e la durata massima di conservazione dei prodotti alimentari imballati, se del caso.
Lo sviluppatore comunica all'autorità competente e alla Commissione l'elenco di cui al punto i) e una relazione di studio contenente i risultati delle prove di cui al punto ii) entro il 10 aprile 2023. La relazione iniziale pubblicata conformemente all', paragrafo 4, contiene una sintesi esauriente dello studio.
2. I singoli riciclatori, trasformatori o altri operatori che partecipano alla fabbricazione dei materiali di cui al paragrafo 1 non agiscono come sviluppatori conformemente al punto i). Nel caso in cui lo sviluppatore di una specifica tecnologia corrisponda al singolo riciclatore, trasformatore o altro operatore che utilizza l'impianto o parte di esso, o non possa essere identificato, non esista più o non sia disposto ad assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento, almeno uno degli operatori che utilizzano l'impianto aderisce a un consorzio o a un'associazione che possa agire come sviluppatore per suo conto, o chiede a una terza parte indipendente di agire come sviluppatore. Se riceve più richieste da tali operatori, il consorzio, l'associazione o la terza parte raggruppa le richieste in base all'equivalenza tecnica degli impianti e dei processi di riciclaggio applicati allo scopo di ridurre al minimo il numero di tecnologie notificate.
3. In deroga all', paragrafo 1, i riciclatori che gestiscono impianti di decontaminazione notificati dallo stesso sviluppatore possono accettare di monitorare i livelli di contaminazione solo in un terzo degli impianti inclusi nell'elenco fornito conformemente al paragrafo 1, punto i), a condizione che gli impianti in cui è effettuato il monitoraggio figurino in tale elenco, che il monitoraggio sia effettuato presso tutti gli stabilimenti di riciclaggio e che la solidità della strategia generale di campionamento non sia compromessa.
Storico versioni
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