Art. 31 · Disposizioni transitorie

Art. 31

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 set 2022
Disposizioni transitorie 1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all' del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell', paragrafo 1. 2.   Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 282/2008 per l'autorizzazione di processi di riciclaggio basati su una tecnologia di riciclaggio che non figura tra le tecnologie di riciclaggio idonee nell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e per i cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata sono considerate estinte. 3.   I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante processi di riciclaggio basati su una tecnologia di riciclaggio che non è considerata idonea a norma del presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato solo fino al 10 luglio 2023, salvo qualora siano fabbricati mediante un impianto di riciclaggio gestito ai fini dello sviluppo di una nuova tecnologia conformemente al capo IV. 4.   Ai fini del presente regolamento, la data di avviamento di un impianto di decontaminazione che è stato utilizzato per produrre materia plastica riciclata prima del 10 ottobre 2022 è il 10 dicembre 2022 per un impianto di decontaminazione basato su una tecnologia di riciclaggio idonea, oppure il 10 giugno 2023 per un impianto di decontaminazione utilizzato per lo sviluppo di una nuova tecnologia conformemente al capo IV. 5.   In deroga al termine di cui all', paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie già in uso per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata prima del 10 ottobre 2022 forniscono le informazioni richieste conformemente all', paragrafo 3, e pubblicano la relazione richiesta conformemente all', paragrafo 4, entro il 10 aprile 2023. Il termine di cinque mesi di cui all', paragrafo 8, primo comma, si applica a decorrere dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni conformemente all', paragrafo 3. Non si applica la possibilità per un'autorità competente di differire l'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione di cui all', paragrafo 8, secondo comma. 6.   Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare materiali e oggetti di materia plastica riciclata legalmente immessi sul mercato per imballare i prodotti alimentari e immetterli sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
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