Art. 24 · Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione

Art. 24

Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione

In vigore dal 15 set 2022
Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione 1.   È istituito un registro pubblico dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione (il «registro»). 2.   Il registro contiene: a) i nomi delle nuove tecnologie, i nomi e gli indirizzi degli sviluppatori e l'URL di cui all', paragrafo 2; b) i nomi dei processi di riciclaggio autorizzati, i nomi e gli indirizzi dei titolari dell'autorizzazione e l'indicazione della tecnologia su cui si basa ogni processo; c) lo stato di autorizzazione di ogni processo di riciclaggio registrato, compresa l'indicazione se l'autorizzazione è sospesa, revocata o soggetta a disposizioni transitorie, e l'ultima data di modifica dello stato di autorizzazione; d) la denominazione sociale e l'indirizzo della sede dei riciclatori che gestiscono l'impianto di decontaminazione; e) gli indirizzi degli stabilimenti di riciclaggio; f) gli impianti di decontaminazione, la tecnologia impiegata, lo stabilimento in cui sono situati e l'eventuale processo autorizzato che applicano; g) lo stato di registrazione degli impianti di decontaminazione, compresa l'indicazione se lo stato è «nuova registrazione», «in fase di accertamento», «attivo» o «sospeso», e l'ultima data di modifica di tale stato; h) i nomi degli schemi di riciclaggio e i nomi e gli indirizzi del soggetto che gestisce lo schema; i) le marcature prescritte dall', paragrafo 5; j) se del caso, le informazioni prescritte dall', paragrafo 2; k) riferimenti incrociati tra tecnologie, processi, schemi, riciclatori e impianti e schemi. 3.   Nel registro le informazioni di cui sopra sono organizzate in tabelle. Ai seguenti elementi sono assegnati dei numeri unici: — ai processi di riciclaggio autorizzati è assegnato un numero di autorizzazione al riciclaggio (recycling authorisation number, «RAN»); — ai riciclatori è assegnato un numero di operatore di riciclaggio (recycler operator number, «RON»); — agli impianti di decontaminazione è assegnato un numero di impianto di riciclaggio (recycling installation number, «RIN»); — agli schemi di riciclaggio è assegnato un numero di schema di riciclaggio (recycling scheme number, «RSN»); — agli stabilimenti di riciclaggio è assegnato un numero di stabilimento di riciclaggio (recycling facility number, «RFN»); — alle nuove tecnologie di riciclaggio è assegnato un numero di nuova tecnologia (novel technology number, «NTN»). 4.   Il registro è reso accessibile al pubblico.
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