Art. 24
Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione
In vigore dal 15 set 2022
Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione
1. È istituito un registro pubblico dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione (il «registro»).
2. Il registro contiene:
a)
i nomi delle nuove tecnologie, i nomi e gli indirizzi degli sviluppatori e l'URL di cui all', paragrafo 2;
b)
i nomi dei processi di riciclaggio autorizzati, i nomi e gli indirizzi dei titolari dell'autorizzazione e l'indicazione della tecnologia su cui si basa ogni processo;
c)
lo stato di autorizzazione di ogni processo di riciclaggio registrato, compresa l'indicazione se l'autorizzazione è sospesa, revocata o soggetta a disposizioni transitorie, e l'ultima data di modifica dello stato di autorizzazione;
d)
la denominazione sociale e l'indirizzo della sede dei riciclatori che gestiscono l'impianto di decontaminazione;
e)
gli indirizzi degli stabilimenti di riciclaggio;
f)
gli impianti di decontaminazione, la tecnologia impiegata, lo stabilimento in cui sono situati e l'eventuale processo autorizzato che applicano;
g)
lo stato di registrazione degli impianti di decontaminazione, compresa l'indicazione se lo stato è «nuova registrazione», «in fase di accertamento», «attivo» o «sospeso», e l'ultima data di modifica di tale stato;
h)
i nomi degli schemi di riciclaggio e i nomi e gli indirizzi del soggetto che gestisce lo schema;
i)
le marcature prescritte dall', paragrafo 5;
j)
se del caso, le informazioni prescritte dall', paragrafo 2;
k)
riferimenti incrociati tra tecnologie, processi, schemi, riciclatori e impianti e schemi.
3. Nel registro le informazioni di cui sopra sono organizzate in tabelle. Ai seguenti elementi sono assegnati dei numeri unici:
—
ai processi di riciclaggio autorizzati è assegnato un numero di autorizzazione al riciclaggio (recycling authorisation number, «RAN»);
—
ai riciclatori è assegnato un numero di operatore di riciclaggio (recycler operator number, «RON»);
—
agli impianti di decontaminazione è assegnato un numero di impianto di riciclaggio (recycling installation number, «RIN»);
—
agli schemi di riciclaggio è assegnato un numero di schema di riciclaggio (recycling scheme number, «RSN»);
—
agli stabilimenti di riciclaggio è assegnato un numero di stabilimento di riciclaggio (recycling facility number, «RFN»);
—
alle nuove tecnologie di riciclaggio è assegnato un numero di nuova tecnologia (novel technology number, «NTN»).
4. Il registro è reso accessibile al pubblico.
Storico versioni
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