Art. 19 · Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio

Art. 19

Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio

In vigore dal 15 set 2022
Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio 1.   Tenendo conto del parere dell'Autorità, delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame, la Commissione valuta se il singolo processo di riciclaggio è conforme alle condizioni d'impiego della tecnologia di riciclaggio idonea applicata e se produce materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sicuri dal punto di vista microbiologico. La Commissione prepara un progetto di decisione, da indirizzare al richiedente, che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio. Si applicano l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e l' del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione spiega i motivi della sua decisione. 2.   Una decisione di rilascio dell'autorizzazione include i dati seguenti: a) un numero di autorizzazione del processo di riciclaggio (recycling authorisation number, «RAN»); b) la denominazione del processo di riciclaggio; c) la tecnologia di riciclaggio, elencata nell'allegato I, per la quale è autorizzato il processo; d) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione; e) un riferimento al parere dell'Autorità su cui si basa la decisione; f) qualsiasi prescrizione specifica per il funzionamento del processo di decontaminazione, del processo di pretrattamento e del processo di post-lavorazione, che integri le prescrizioni generali di cui agli o all' o vi deroghi; g) eventuali prescrizioni specifiche relative al monitoraggio e alla verifica della conformità del processo di riciclaggio alle condizioni dell'autorizzazione; h) eventuali condizioni, specifiche e prescrizioni specifiche di etichettatura relative all'uso di materia plastica riciclata ottenuta mediante il processo.
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