Art. 14
Valutazione delle nuove tecnologie
In vigore dal 15 set 2022
Valutazione delle nuove tecnologie
1. Se ritiene che siano disponibili dati sufficienti su una nuova tecnologia, la Commissione può chiedere di propria iniziativa all'Autorità di valutare tale tecnologia e di includere in tale richiesta altre nuove tecnologie, purché queste siano sostanzialmente simili o identiche.
2. Uno sviluppatore può chiedere alla Commissione di avviare la valutazione di cui al paragrafo 1 dopo aver pubblicato almeno quattro relazioni consecutive conformemente all', paragrafo 4, riguardanti un impianto di decontaminazione.
Nel caso in cui lo sviluppatore richieda la valutazione della nuova tecnologia, la Commissione può differire la richiesta all'Autorità per un massimo di due anni se ritiene che le conoscenze disponibili sulla nuova tecnologia siano ancora insufficienti, o quando altri operatori stanno sviluppando nuove tecnologie identiche o simili.
3. L'Autorità valuta l'idoneità della tecnologia di decontaminazione che la nuova tecnologia applica tenendo conto della tecnologia di riciclaggio nel suo insieme.
La valutazione dell'idoneità include l'efficienza dei principi chimici e/o fisici impiegati per decontaminare un determinato input di materia plastica affinché i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con materia plastica riciclata ottenuti con la nuova tecnologia siano conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004. Essa comprende anche la sicurezza microbiologica.
4. Entro un anno dal ricevimento della richiesta di valutazione della nuova tecnologia, l'Autorità pubblica un parere sull'esito della sua valutazione. Tale parere contiene:
a)
una caratterizzazione della tecnologia di riciclaggio basata sulle proprietà di cui all', paragrafo 2;
b)
una discussione e una conclusione sulla sua valutazione della capacità della nuova tecnologia di riciclare i rifiuti di materia plastica conformemente al paragrafo 3, comprese le osservazioni specifiche o le preoccupazioni dell'Autorità in merito alla tecnologia e ai processi e agli impianti che la utilizzano, nonché una definizione e una giustificazione di eventuali restrizioni e specifiche ritenute necessarie;
c)
una conclusione sulla necessità di sottoporre a un'ulteriore valutazione individuale i singoli processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia di riciclaggio conformemente agli articoli da 17 a 20;
d)
se l'Autorità conclude che è necessaria una valutazione individuale dei processi di riciclaggio, orientamenti specifici di cui all', paragrafo 2;
e)
nel caso in cui l'Autorità concluda che la valutazione individuale dei processi di riciclaggio non è necessaria, informazioni equivalenti a quelle previste dall', paragrafo 4, lettere da c) a g).
5. Se ritiene di dover coinvolgere nuovi esperti per valutare una nuova tecnologia, l'Autorità può prorogare di un massimo di un anno il periodo previsto al paragrafo 3.
6. Se necessario per completare la sua valutazione, l'Autorità può chiedere agli sviluppatori delle nuove tecnologie oggetto di valutazione di integrare le informazioni a sua disposizione con le informazioni raccolte conformemente agli , nonché con altre informazioni o spiegazioni che ritenga necessarie a tal fine ed entro i termini da essa specificati, i quali non superano in totale un anno. Quando l'Autorità richiede tali informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso finché le informazioni richieste non siano state ricevute da uno degli sviluppatori, da diversi sviluppatori o da tutti gli sviluppatori, secondo quanto opportuno ai fini della valutazione.
7. La Commissione può decidere di adeguare i termini di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 per la valutazione di una nuova tecnologia specifica, previa consultazione dell'Autorità e degli sviluppatori di tale tecnologia.
8. Gli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e l' del regolamento (CE) n. 1935/2004 si applicano mutatis mutandis alle informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 6; a tal fine, lo sviluppatore o gli sviluppatori delle nuove tecnologie incluse nell'ambito della valutazione sono considerati come richiedenti.
Ai fini della valutazione delle tecnologie, l'Autorità garantisce un trattamento riservato alle informazioni supplementari richieste riguardanti aspetti specifici dei singoli processi e impianti di riciclaggio utilizzati da un riciclatore. Le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) ed e), e all', paragrafo 3, non sono trattate come riservate.
Le informazioni ritenute riservate conformemente al presente paragrafo non sono condivise con o tra altri sviluppatori, riciclatori o terze parti senza il consenso del proprietario di tali informazioni.
9. Se gli sviluppatori di altre nuove tecnologie non incluse nell'ambito della valutazione pubblicano nuove informazioni pertinenti ai fini della valutazione, l'Autorità può tenerne conto.
Storico versioni
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