Art. 13 · Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione

Art. 13

Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione

In vigore dal 15 set 2022
Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione 1.   Un riciclatore che gestisce un impianto di decontaminazione conformemente all' effettua un monitoraggio del livello medio di contaminazione sulla base di una strategia di campionamento rigorosa mediante la quale vengono campionati i lotti di input di materia plastica e i corrispondenti lotti di output decontaminati. La strategia di campionamento tiene conto di tutti i fattori che potrebbero influire sulla composizione dell'input di materia plastica, e in particolare considera le variazioni relative alla sua origine, sia in termini geografici che di altro tipo. Il campionamento include inizialmente tutti i lotti di input e i corrispondenti lotti di output, ma la frequenza di campionamento può essere ridotta una volta ottenute medie stabili. La frequenza di campionamento è in ogni caso mantenuta a un livello atto a rilevare tendenze e/o altri cambiamenti nei livelli di contaminazione dei lotti di input, e a stabilire se la presenza di contaminanti sia ricorrente. Se determinare la frequenza di campionamento sulla base dei lotti di input di materia plastica non è fattibile a causa delle particolarità del processo di riciclaggio, la frequenza è determinata sulla base dei lotti utilizzati nell'operazione del processo di pretrattamento più vicina per la quale tale determinazione è praticabile. I livelli di contaminanti residui nell'output sono determinati prima di qualsiasi diluizione del materiale output con l'aggiunta di altro materiale. Se i livelli di contaminanti nell'output sono al di sotto del livello di quantificazione dei metodi di analisi applicati per il monitoraggio, il monitoraggio dell'output può essere sostituito da uno o più studi che determinino il livello di contaminanti residui in un numero limitato di lotti di output mediante metodi di analisi con un limite di quantificazione sufficientemente basso per determinare la reale efficienza di decontaminazione ottenuta nell'impianto di decontaminazione. Nel caso in cui la contaminazione residua dell'output sia così bassa da non poter essere quantificata, il livello di rilevamento di tali metodi è sufficientemente basso da suffragare le argomentazioni intese a stabilire se l'efficienza della decontaminazione sia sufficiente per garantire che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   Per le analisi e le prove richieste per determinare il livello di contaminazione conformemente al paragrafo 1, i laboratori che svolgono tali attività partecipano regolarmente e con risultati soddisfacenti a prove valutative interlaboratorio adeguate a tale scopo. Un laboratorio partecipa per la prima volta a tale prova valutativa interlaboratorio prima dell'entrata in funzione dello stabilimento di riciclaggio. 3.   I riciclatori forniscono allo sviluppatore, almeno ogni sei mesi, i dati provenienti dal monitoraggio e la loro argomentazione aggiornata conformemente all', paragrafo 3, lettera f), se questa è cambiata sulla base dei dati. 4.   Lo sviluppatore pubblica ogni sei mesi una relazione sul suo sito web, basata sulle più recenti informazioni provenienti da tutti gli impianti che utilizzano la nuova tecnologia ricevute conformemente al paragrafo 3. 5.   La relazione contiene almeno: a) una breve descrizione della nuova tecnologia sulla base delle informazioni di cui all', paragrafo 3, comprese le informazioni richieste alle lettere a), b), d) e f) di detto paragrafo; b) una sintesi delle argomentazioni in merito alla capacità della nuova tecnologia e del processo o dei processi di riciclaggio di produrre materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 e che siano sicuri dal punto di vista microbiologico sulla base delle informazioni di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a f), e tenuto conto delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 3; c) un elenco di tutte le sostanze con un peso molecolare inferiore a 1 000 u rilevate negli input di materia plastica di ciascuno degli impianti di decontaminazione e nel corrispondente output di materia plastica riciclata, classificate in ordine decrescente in base alla loro presenza relativa e di cui sono stati identificati almeno i primi 20 contaminanti accidentali rilevati nell'input, e le cui quantità sono specificate come frazione di peso dell'input e dell'output; d) un elenco dei materiali contaminanti regolarmente presenti nell'input di materia plastica, compresi i tipi di polimeri che differiscono da quelli presenti nell'input di materia plastica previsto, le materie plastiche non destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari e altri materiali che si trovano negli input e negli output di cui alla lettera c), e le cui quantità sono specificate come frazione di peso dell'input e dell'output; e) un'analisi dell'origine più probabile dei contaminanti identificati di cui alle lettere c) e d), e dell'eventualità che tali origini possano dar luogo alla presenza simultanea di altre sostanze che destano preoccupazione non rilevate o non identificate mediante le tecniche analitiche applicate; f) una misura o una stima dei livelli di migrazione dei contaminanti presenti nei materiali e negli oggetti di materia plastica riciclata verso i prodotti alimentari; g) una descrizione dettagliata della strategia di campionamento applicata; h) una descrizione dettagliata delle procedure e dei metodi di analisi utilizzati, comprese le procedure di campionamento e i limiti di rilevamento e quantificazione, nonché i dati di convalida e le argomentazioni relative alla loro idoneità; i) un'analisi e una spiegazione di eventuali discrepanze osservate tra i livelli di contaminanti previsti nell'input di materia plastica e nell'output dell'impianto e la sua efficienza di decontaminazione sulla base delle argomentazioni fornite a norma della lettera b) e dei risultati effettivi di cui alla lettera c); j) una discussione sulle eventuali differenze con le precedenti relazioni pubblicate conformemente al presente paragrafo.
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