Art. 12 · Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia

Art. 12

Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia

In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia 1.   Il riciclatore tiene a disposizione presso l'impianto di decontaminazione le seguenti informazioni supplementari: a) una sintesi della descrizione della nuova tecnologia che non superi le 250 parole; b) una sintesi della descrizione dell'impianto di riciclaggio nel suo complesso e del processo che esso applica che non superi le 1 500 parole. Tale sintesi attesta la sicurezza della materia plastica riciclata fabbricata mediante l'impianto e si basa sulle informazioni fornite dallo sviluppatore conformemente all', paragrafo 3, nonché sui criteri di valutazione di cui all', paragrafo 3, lettera f); c) un diagramma a blocchi dettagliato che mostri la sequenza delle principali fasi di fabbricazione dell'impianto di riciclaggio, comprese tutte le singole operazioni unitarie eseguite nello stabilimento di riciclaggio; d) un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione conformemente alla sezione 4.4 della norma ISO 10628-1:2014, che indichi solo la strumentazione pertinente per la decontaminazione; 2.   Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono aggiornate senza indugio nel quadro del dialogo continuo tra lo sviluppatore e i riciclatori, quando si rendono disponibili nuove informazioni risultanti dal funzionamento e dallo sviluppo dell'impianto o dal monitoraggio effettuato conformemente all', o quando lo sviluppatore modifica la tecnologia o esegue nuove misurazioni sulle prestazioni o sul funzionamento della nuova tecnologia. Il riciclatore fornisce in seguito allo sviluppatore le informazioni aggiornate e la documentazione di supporto. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la documentazione di supporto comprende almeno i seguenti elementi: a) informazioni sul livello di contaminazione accidentale presente nell'input di materia plastica e informazioni su altri tipi di contaminazione e sui relativi livelli, in particolare se, sulla base dell', paragrafo 3, l'input di materia plastica non soddisfa una o più delle prescrizioni di cui all'; b) informazioni sulla quantità o sulla percentuale di contaminazione che il processo di decontaminazione può rimuovere («efficienza di decontaminazione»); c) informazioni sulla contaminazione residua stimata presente nell'output del processo di decontaminazione, tenuto conto dell'efficienza di decontaminazione, compresa quella delle sostanze genotossiche e degli interferenti endocrini che potrebbero essere ancora presenti, come pure delle sostanze di cui all', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2011, anche se la loro presenza è inferiore al limite di rilevamento delle tecniche analitiche applicate; d) informazioni sul destino dei contaminanti rimossi nel processo di decontaminazione; e) informazioni sulla migrazione verso i prodotti alimentari della contaminazione residua presente nel materiale o nell'oggetto di materia plastica riciclata, sottoposto a un processo di post-lavorazione conformemente alle prescrizioni del processo di riciclaggio, e tenuto conto delle condizioni d'impiego definite per i materiali e gli oggetti in questione; f) un'argomentazione, una discussione e una conclusione generali sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata sulla base delle informazioni di cui alle lettere da a) a e). Le informazioni di cui al presente paragrafo sono aggiornate e si basano sulle informazioni più recenti relative a tali elementi, comprese le informazioni fornite dai fornitori dell'input di materia plastica e dagli utilizzatori della materia plastica riciclata, nonché le informazioni derivanti dal monitoraggio di cui all' e dal dialogo di cui all', paragrafo 7.
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