Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 15 set 2022
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento disciplina:
a)
l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
b)
lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
c)
l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
3. Il presente regolamento non si applica all'uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate conformemente all' del regolamento (UE) n. 10/2011 e per la fabbricazione di sostanze disciplinate dall', paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettera a), se destinate a un uso successivo conformemente a tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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