Art. 3 · Preparazione delle indagini

Art. 3

Preparazione delle indagini

In vigore dal 14 set 2022
Preparazione delle indagini 1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato, o altre persone sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente, preparano le indagini di cui all’ («indagini») conformemente ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Le indagini sono: a) basate sul rischio; b) basate su solidi principi scientifici e tecnici; c) effettuate tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo e della presenza di specie ospiti nella zona protetta; e d) effettuate nei periodi più opportuni per la rilevazione dell’organismo nocivo. 3.   Le indagini sono estese a una zona cuscinetto che circonda la zona protetta. Le indagini nelle zone cuscinetto sono più intensive di quelle nella zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno). La larghezza della zona cuscinetto è determinata sulla base della biologia dell’organismo nocivo e della sua potenziale capacità di diffondersi. Non sono necessarie indagini nella zona cuscinetto se, a causa della biologia dell’organismo nocivo, dell’assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l’organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe. 4.   Se non è possibile istituire una zona cuscinetto nel territorio adiacente alla zona protetta, è istituita una fascia interna all’interno della zona protetta. La fascia interna non è istituita se, a causa della biologia dell’organismo nocivo, dell’assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l’organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe. Le indagini nelle fasce interne sono più intensive di quelle nel resto della zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno). 5.   Qualora l’autorità competente decida di effettuare un’indagine su base statistica, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare all’interno della zona protetta interessata, con un livello di confidenza sufficiente, un basso livello di presenza di piante infestate dall’organismo nocivo. 6.   Qualora l’autorità competente decida di effettuare un’indagine su base statistica nella zona cuscinetto o nella fascia interna, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare, con un livello di confidenza più elevato rispetto alla zona protetta, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo.
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