Art. 8
Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
In vigore dal 14 set 2022
Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
1. Il gatekeeper garantisce e dimostra l'osservanza degli obblighi sanciti dagli del presente regolamento. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire la conformità a tali articoli sono efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce che l'attuazione di tali misure sia conforme al diritto applicabile, in particolare al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, nonché ai requisiti di accessibilità.
2. Di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'.
La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui agli . Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dall'apertura di un procedimento a norma dell' secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Quando il procedimento è avviato di propria iniziativa per elusione ai sensi dell', tali misure possono riguardare gli obblighi di cui agli .
3. Un gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un processo al fine di determinare se le misure che tale gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità agli siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper. È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e buona amministrazione.
Nella sua richiesta, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare le misure che intende attuare o che ha attuato. Il gatekeeper fornisce inoltre una versione non riservata della sua richiesta motivata che può essere condivisa con terzi a norma del paragrafo 6.
4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli .
5. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica al gatekeeper le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento di cui all'. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.
6. Per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, la Commissione pubblica, all'atto della comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 5 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e delle misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.
7. Nello specificare le misure di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo, e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al gatekeeper e al servizio in questione.
8. Ai fini della specifica degli obblighi di cui all', paragrafi 11 e 12, la Commissione valuta altresì se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al gatekeeper un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio fornito da quest'ultimo agli utenti commerciali.
9. Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:
a)
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o
b)
la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o
c)
le misure specificate nella decisione non sono efficaci.
Storico versioni
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