Art. 37 · Cooperazione con le autorità nazionali

Art. 37

Cooperazione con le autorità nazionali

In vigore dal 14 set 2022
Cooperazione con le autorità nazionali 1.   La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento. 2.   La Commissione può consultare le autorità nazionali, ove opportuno, su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento.
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