Art. 34 · Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

Art. 34

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

In vigore dal 14 set 2022
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo 1.   Prima di adottare una decisione a norma dell', dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, degli e dell', paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito: a) alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). 2.   I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. 3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi. 4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
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