Art. 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
In vigore dal 14 set 2022
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a)
dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o
b)
da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a)
per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o
b)
per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.
Storico versioni
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