Art. 27 · Informazioni fornite da terzi

Art. 27

Informazioni fornite da terzi

In vigore dal 14 set 2022
Informazioni fornite da terzi 1.   Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi utenti commerciali, concorrenti o utenti finali dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell', paragrafo 9, nonché i relativi rappresentanti, può informare l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 6, o la Commissione direttamente, in merito a pratiche o comportamenti dei gatekeeper che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   L'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 6, e la Commissione hanno piena discrezionalità per quanto riguarda le misure opportune e non hanno alcun obbligo di dare seguito alle informazioni ricevute. 3.   Qualora determini, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che potrebbe sussistere un problema di inosservanza del presente regolamento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 6, trasferisce tale informazione alla Commissione.
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