Art. 26 · Monitoraggio degli obblighi e delle misure

Art. 26

Monitoraggio degli obblighi e delle misure

In vigore dal 14 set 2022
Monitoraggio degli obblighi e delle misure 1.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli e delle decisioni adottate a norma degli . Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il gatekeeper di conservare tutti i documenti ritenuti pertinenti per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni. 2.   I provvedimenti adottati a norma del paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di funzionari designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, che assistano la Commissione ai fini del monitoraggio di obblighi e misure e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1925:oj#art-26