Art. 26
Monitoraggio degli obblighi e delle misure
In vigore dal 14 set 2022
Monitoraggio degli obblighi e delle misure
1. La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli e delle decisioni adottate a norma degli . Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il gatekeeper di conservare tutti i documenti ritenuti pertinenti per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni.
2. I provvedimenti adottati a norma del paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di funzionari designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, che assistano la Commissione ai fini del monitoraggio di obblighi e misure e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.
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